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01Descrizione

Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su appartamento sito in Roma in via delle Capannelle n. 134, Edificio C, scala unica, interno 5, piano 1/2. L’immobile è ubicato in un fabbricato d’epoca, ex dependance del complesso immobiliare denominato “Villa Bertone”. L’appartamento è costituito al Piano 1 da: portoncino con pianerottolo e scala interna ad uso esclusivo di accesso al piano soprastante; al Piano 2 da: soggiorno, angolo cottura, due bagni, camera, ripostiglio; vi è altresì un soppalco composto da un disimpegno, due camere e un bagno; lo stesso è stato realizzato senza titolo, non è sanabile ed è stato ottenuto aumentando l’altezza originaria dell’edificio; il sedime del soppalco ha ridotto le altezze minime consentite al Piano 1. L’immobile ha una superficie lorda di 122,80. E’ censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 977, part. 109, sub 10, zona cens. 6, cat. A2, classe 3, consistenza 2,5 vani, r.c. € 251,77, piano 1-2. Confina con: vano scala, appartamenti int. 3 e 4 al piano 1, area comune, salvo altri. Il bene risulta regolare per la legge n. 47/1985, non è agibile e la costruzione è antecedente al 01.09.1967. Lo stesso deriva dal frazionamento, restauro e risanamento conservativo autorizzato previa presentazione del progetto 42523 del 1990 e approvato dalla Commissione Edilizia il 15.10.1991, al quale è seguito il rilascio della concessione edilizia n. 1178/C del 28.10.1992. Preliminarmente, era stata presentata una domanda di condono n. 86.137828 relativa ad avvenuti frazionamenti, opere interne e cambi d’uso in tre edifici e costruzione di piscina, alla quale è seguito il rilascio di concessione in sanatoria n. 548/S del 07.08.1992. Per l’appartamento non sussiste corrispondenza fra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale per la diversa distribuzione interna, la configurazione dei vani finestra nelle murature esterne e per l’assenza del piano soppalco. Per regolarizzare le difformità edilizie riscontrate nell’immobile, oltre alla rimozione del soppalco nelle parti non conformi, occorre ripristinare lo stato originario dei luoghi come autorizzato nell’ultimo titolo edilizio del 1990 ove possibile, demolendo così la copertura a falde e ristabilendo le altezze autorizzate, salvo altro che rientri nelle determinazioni di Roma Capitale. In alternativa, previa ordinanza di demolizione, sarebbe possibile richiedere l’applicazione della c.d. “fiscalizzazione degli abusi edilizi” (art. 33, 34 o 38 del TU 380/2001) con una perizia che certificasse che le parziali difformità non sono demolibili perché pregiudizievoli della parte legittima. Il pagamento della sanzione non costituisce però sanatoria edilizia e non determina l’estinzione del reato edilizio. Il bene ricade nel sistema insediativo della "Città consolidata - Tessuto di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera T3. Esiste certificazione energetica dell’immobile (APE). Non sono presenti servitù significative sul bene, né diritti demaniali e usi civici. Stato di occupazione: l’immobile è occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà emettersi l’ordine di liberazione prima del decreto di trasferimento).Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.

02Documentazione

2 documenti (ordinanza, perizia, avviso) elencati per gli utenti registrati. Registrati gratis ›

03Posizione

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04Andamento del mercato — zona e49 · roma

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