Investire in crediti NPL significa entrare in una filiera in cui ogni attività riservata è svolta da un soggetto autorizzato diverso. Capire chi fa cosa — e che cosa ciascun presidio copre davvero — è la prima verifica da fare.

Il know-how alle spalle del progetto

NPL Immobiliare nasce dall'esperienza del fondatore Giovanni Dinarello, investitore professionista dal 2008 e specializzato verticalmente nel settore immobiliare e degli NPL dal 2014. Le opportunità pubblicate derivano da accordi quadro, canali di sourcing istituzionali e relazioni con fondi di gestione del credito: un network che permette di accedere a posizioni che non transitano dai canali di vendita ordinari.

Licenza ex art. 115 TULPS

L'attività di recupero crediti è soggetta alla licenza del Questore prevista dall'art. 115 del TULPS (agenzia di affari). Nella filiera descritta questa licenza è in capo agli istituti partner, con cui si opera tramite una Joint Venture societaria e accordi di partnership: non è una licenza del portale né di chi pubblica le operazioni.

Servicer iscritto all'albo ex art. 106 TUB

La gestione dei crediti in sofferenza è affidata a un servicer iscritto all'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario e sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, con i relativi obblighi in materia di antiriciclaggio e tracciabilità delle movimentazioni.

Che cosa significa, e che cosa non significa. L'autorizzazione della Banca d'Italia riguarda il servicer e la sua attività: verifica che quel soggetto rispetti i requisiti di legge. Non è un'autorizzazione, un'approvazione o una garanzia sulle singole operazioni pubblicate, non tutela il capitale investito e non riduce il rischio economico dell'investimento. Nessun soggetto autorizzato può, per legge, presentare l'autorizzazione come una garanzia di risultato.

Copertura assicurativa professionale

La struttura dispone di una polizza per la responsabilità civile professionale con massimale fino a 5 milioni di euro. Copre la responsabilità professionale degli operatori nei limiti, nelle esclusioni e alle condizioni previste dalla polizza: non è una garanzia sul buon esito dell'operazione, non copre le perdite di mercato e non assicura il capitale investito.

Il rischio che resta

L'assetto descritto riduce i rischi di controparte e di irregolarità procedurale. Restano interamente a carico dell'investitore i rischi tipici del comparto: allungamento dei tempi giudiziari, aste che vanno deserte, oscillazioni del valore di rivendita, oneri o vizi non emersi in due diligence, illiquidità dell'investimento e possibile perdita, anche totale, del capitale.