La regola generale della vendita forzata è chiara e va conosciuta prima di offrire, non dopo: chi acquista all'asta rinuncia quasi del tutto alle garanzie che avrebbe in una compravendita ordinaria.
Nessuna garanzia per vizi: art. 2922 c.c.
L'art. 2922 del codice civile stabilisce che nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa, né la vendita può essere impugnata per lesione (cioè per sproporzione tra prezzo pagato e valore reale). In pratica: se dopo l'aggiudicazione emergono difetti strutturali, impiantistici o di altra natura non evidenziati in perizia, non si può agire contro la procedura per ottenere un risarcimento o la risoluzione della vendita, come si farebbe invece con un venditore privato.
L'eccezione: aliud pro alio
Esiste un'eccezione riconosciuta dalla giurisprudenza: il cosiddetto aliud pro alio, che si configura quando l'immobile consegnato è radicalmente diverso da quello descritto nell'ordinanza di vendita — ad esempio per categoria catastale, destinazione d'uso o mancanza delle qualità essenziali che lo rendono idoneo alla sua funzione economico-sociale. In questi casi (rari, e da valutare con un legale) la tutela ordinaria può riaprirsi, perché non si tratta più di un "vizio" ma della consegna di un bene diverso da quello venduto.
Il vero rimedio: leggere la perizia, non impugnare dopo
Proprio perché la garanzia post-vendita è quasi azzerata, la vera tutela si gioca prima dell'offerta: perizia, eventuale sopralluogo tramite il custode giudiziario, e — se qualcosa nella procedura stessa è irregolare (non nell'immobile, ma nell'atto) — l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., esperibile entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto viziato. Trascorso questo termine, anche un atto irregolare si considera sanato e definitivamente acquisito alla procedura.
Cosa portare a casa
Non esiste un "dopo" in cui recuperare una svista fatta prima dell'offerta. La perizia e i suoi allegati sono, salvo l'eccezione rarissima dell'aliud pro alio, l'unica fonte di tutela reale: vanno letti come un contratto, non come un opuscolo informativo.